Lo statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 –

E’ costituita, con sede nel Comune di Catanzaro all’indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’articolo 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile, la società cooperativa edilizia di abitazione denominata:

“LE TRE PROVINCE – SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA”

La cooperativa potrà istituire, trasferire o sopprimere con delibera dell’organo amministrativo sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nonchè trasferire la sede legale, anche altrove.

La società cooperativa è contratta a tempo indeterminato.

A ciascun socio compete il diritto di recesso che potrà essere esercitato in ogni momento con un preavviso di 180 (centottanta) giorni con le modalità di cui al presente statuto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonchè le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 – Adesioni

La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Perciò stesso, la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 – Scopo mutualistico

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, nel’ambito dell’oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 – Oggetto sociale

La società, considerata l’attività mutualistica così come definita all’articolo precedente e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto principalmente l’assegnazione ai soci – in proprietà, in godimento ovvero in locazione ed ulteriori forme contrattuali – di immobili abitativi e pertinenziali realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della cooperativa, nonchè, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, connessi direttamente o indirettamente all’oggetto sociale principale.

Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l’oggetto sociale, la società può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle vigenti disposizioni in vigore.

In particolare la società può:

A) Acquistare ed alienare anche a mezzo di permute; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare e costruire o acquisire l’usufrutto sugli stessi; il tutto per la costruzione di case di abitazione con i relativi accessori per le attività sociali, ovvero produttive e commerciali di interesse comune, per attività culturali, di assistenza, professionali dei soci, avvalendosi di tutti i benefici fiscali e dei finanziamenti pubblici previsti in materia dalle leggi vigenti.

La cooperativa potrà, inoltre, costruire edifici compresi i locali con destinazione non abitativa da alienare a soci e non soci.

B) Costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili e di riqualificazione urbana.

C) Contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell’oggetto sociale, comprese l’apertura di conti correnti, l’assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali.

D) Stipulare contratti di assicurazione, sia nell’interesse della società che dei soci.

E) Effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale.

F) Concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche, ed analoghe garanzie nell’interesse della società o dei soci, purchè relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell’oggetto sociale.

G) Costituire ed essere socia di società per azioni o a responsabilità limitata in conformità alle leggi vigenti.

Gli immobili potranno anche essere inseriti o costituire programmi integrati di settore o complessi organici di insediamento, anche comprendenti servizi sociali, asili nido, scuole, centri civici e commerciali, verde attrezzato, luoghi destinati ad attività culturali, ricreative e sportive.

La Cooperativa potrà anche fruire di contributi, sussidi, provvidenze ed agevolazioni e di quant’altro previsto dalle disposizioni vigenti o che saranno emanate in conformità al T.U. approvato con R.D.1165/38 o di altre disposizioni normative sovrannazionali, nazionali, regionali, provinciali o comunali o in virtù di delibere assunte da altri Enti Pubblici e privati.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 – Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito per legge o per la iscrizione all’Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che abbiano esigenza di ottenere in proprietà ovvero in locazione o godimento, assegnazione di immobili ad uso abitativo o pertinenziale.

L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all’effettiva partecipazione del socio all’attività economica della cooperativa; l’ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l’erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa o partecipano a società che, secondo la valutazione dell’organo amministrativo, si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

A tal fine l’organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonchè le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) di non esercitare in proprio imprese identiche o affini e di non partecipare a società che operino in concorrenza con la cooperativa;

c) il numero delle azioni che propone di sottoscrivere, nei limiti di legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l’espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

L’organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato ed annotata a cura dell’organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l’organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso chi l’ha presentata può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea dei soci che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell’organo amministrativo, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.

L’organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 7 – Obblighi e diritti del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’organo amministrativo:

– delle azioni sottoscritte;

– della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

– del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Ai soci potrà, inoltre, essere richiesto:

– il versamento di una quota associativa annua nella misura stabilita dall’organo amministrativo;

– il versamento delle somme comunque dovute alla società per effetto delle obbligazioni assunte come prenotatario o assegnatario;

– il rimborso delle spese effettuate e sostenute nell’esclusivo interesse del socio;

– il rimborso delle spese effettuate e sostenute nel comune interesse degli associati.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuare con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 8 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9 – Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso è ammesso il recesso prima che siano stati assolti tutti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con la società e comunque prima che siano stati assolti tutti gli obblighi che la stessa società ha assunto nei confronti dei terzi per conto del socio che intende recedere.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all’organo amministrativo esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale disciplinata nel presente statuto.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10 – Esclusione

L’esclusione può esser deliberata dall’organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione alla cooperativa;

b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l’esplicita autorizzazione dell’organo amministrativo;

f) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto sociale;

h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, nonchè dalle deliberazioni adottate degli organi sociali, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico;

i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma, nonchè nei confronti del socio che venga condannato per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare la procedura arbitrale di cui al presente statuto.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.11 – Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell’Arbitro di cui al presente statuto.

L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 12 – Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate ai sensi del successivo articolo 18, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale diventa operativo lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione della frazione di capitale assegnata al socio a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 13 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell’ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società entro sei mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell’organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.6.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall’art. 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’arto 12.

Art. 14 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell’organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 10, lettere c), d), e), f), g) ed h), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

Le quote eventualmente versate dal socio per la realizzazione dell’intervento edilizio al quale è interessato, potranno essere rimborsate, al netto delle spese generali, tecniche, amministrative e di ogni altro eventuale credito, secondo le modalità stabilite dall’organo amministrativo ed eventualmente previste dal Regolamento interno.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

RISTORNI

Articolo 15 – Ristorni

L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in ordine all’eventuale erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento, se esistente.

I ristorni devono essere eventualmente ripartiti tra i soci in proporzione alla qualità e quantità dello scambio mutualistico effettivamente realizzato con i soci stessi, e, quindi, in relazione alla effettiva partecipazione ad un programma edilizio, nonchè alla qualità dello scambio mutualistico con particolare riferimento alle tipologie costruttive, alle innovazioni tecnologiche adottate, alla scelta ed alla personalizzazione consentita ai soci di alcuni tipi di materiali.

La determinazione del ristorno deve in ogni caso tener conto della specifica prestazione mutualistica, connessa con lo scambio mutualistico reso a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, e dalla necessità di incrementare e rafforzare le risorse della cooperativa destinate al conseguimento dell’oggetto sociale, attraverso un’adeguata patrimonializzazione della società intesa ad affrontare le sempre più esigenti condizioni del mercato finanziario in rapporto alle crescenti richieste di capitalizzazione a garanzia ed utilizzo del credito, considerato nella sua più ampia accezione, nei confronti, ad esempio, di Banche e Compagnie Assicuratrici.

Qualunque sia l’entità della quota da destinare ai ristorni, questa deve tenere conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi, quindi, detta quota ridursi ed, al limite, annullarsi quanto più quest’ultima appaia vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato configurandosi in tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.

In presenza dì un adeguato vantaggio mutualistico a favore del socio al momento del perfezionamento dello scambio mutualistico, il consiglio di amministrazione può proporre la non ripartizione del ristorno, dandone informazione nella relazione sulla gestione ed evidenziando nella nota integrativa al bilancio di esercizio, o nei suoi allegati, il perseguimento dell’oggetto sociale nel rispetto delle finalità mutualistiche della cooperativa, con particolare riferimento alle condizioni con le quali si realizzano gli scambi mutualistici rispetto alle condizioni di mercato ed all’adeguatezza del vantaggio mutualistico per i soci al momento del perfezionamento dello scambio mutualistico.

In ogni caso i ristorni non potranno essere superiori allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore dello scambio mutualistico effettuato con ciascun socio, nell’esercizio cui il ristorno si riferisce, ed i ristorni potranno essere eventualmente distribuiti solo mediante aumento proporzionale delle rispettive partecipazioni al capitale sociale, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 18, o con l’emissione di strumenti finanziari.

L’ammontare complessivo dei ristorni non potrà in ogni caso superare il 10% (dieci per cento) dell’utile realizzato nell’esercizio cui il ristorno si riferisce.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 – Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere inferiori nè superiori ai limiti stabiliti dalla legge;

b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all’articolo 18 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c. dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

d. dalla riserva straordinaria;

e. dalla riserva indivisibile di cui all’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904.

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge o per statuto.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.

Le somme versate alla società a qualsiasi titolo sono improduttive di interessi.

La società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell’articolo 2346 c.c.

Art. 17 – Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l’autorizzazione dell’organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all’organo amministrativo con lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 6, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento dell’organo amministrativo che concede o nega l’autorizzazione alla cessione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall’articolo 5.

In caso di diniego dell’autorizzazione, l’organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale di cui al presente statuto.

Art. 18 – Bilancio di esercizio

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 c.c., segnalate dall’organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti della mutualità prevalente;

e) alla riserva indivisibile di cui all’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904.

La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente articolo 15, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 19 – Assemblea

L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

L’assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

La convocazione dell’assemblea deve effettuarsi con avviso spedito mediante lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento (es. fax, posta elettronica) inviata agli aventi diritto al domicilio o recapito risultante dai libri sociali almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell’organo di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell’ipotesi di cui al precedente punto dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 20 – Deliberazioni

L’assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio e destina i ristorni e gli utili;

2) nomina gli amministratori, delibera in ordine alla struttura dell’organo amministrativo, elegge il revisore e procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, al Revisore ed ai sindaci, se nominati, e delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;

4) approva i regolamenti interni;

5) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

L’assemblea ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’articolo 18.

L’assemblea, inoltre, può esser convocata tutte le volte che l’organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo o comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell’organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro dei verbali assemblee.

Art. 21 – Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni devono esser prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 23 – Voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta che deve esser conservata dalla società, soltanto da altro socio avente diritto al voto che non sia amministratore, revisore, sindaco o dipendente della società, per come disposto dall’articolo 2372 c.c.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può esser rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.

Art. 24 – Presidenza dell’Assemblea

L’assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall’assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25 – Amministrazione

La cooperativa adotta il sistema ordinario o tradizionale di amministrazione, pertanto è amministrata, con scelta da adottarsi dall’assemblea ordinaria dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall’assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L’amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori, dal Revisore o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione, deve essere inviata a tutti gli amministratori, al revisore, ai sindaci effettivi, se nominati, mediante lettera, fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, in modo che i destinatari ne siano informati almeno un giorno prima.

Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

La gestione dell’impresa spetta all’organo amministrativo che, pertanto, è investito di tutti i poteri per l’attuazione dell’oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all’assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall’articolo 2381 c.c., nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nè le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

L’Amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe conferite.

L’organo amministrativo può nominare Direttori Generali, institori e procuratori speciali.

L’Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa apposita delibera dell’organo amministrativo, potranno conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri amministratori oppure ad estranei con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea per la sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta dell’Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l’assemblea per la nomina dell’Amministratore Unico o dell’intero consiglio deve essere convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l’Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l’assemblea e rimangono in carica fino alla sostituzione.

Spetta all’assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 26 – Collegio Sindacale/Revisore contabile

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’assemblea ed aventi i requisiti richiesti dalla normativa vigente al momento della nomina.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall’assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Il controllo contabile è esercitato da un Revisore contabile nominato dall’assemblea ordinaria dei soci, sentito il collegio sindacale, se nominato, avente i requisiti richiesti dalla normativa vigente al momento della nomina.

L’assemblea determina il compenso spettante al Revisore per l’intera durata dell’incarico.

L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.

L’incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell’assemblea dei soci, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato.

L’attività di controllo contabile è documentata dall’organo di controllo contabile in apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 2409 bis c.c. comma terzo c.c., l’assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, se nominato.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 27 – Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di un arbitro rituale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominato con le modalità di cui in seguito, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori, revisore, sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina alla carica di amministratore, revisore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L’arbitro è scelto tra gli esperti di diritto e di settore ed è nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro.

In difetto di designazione, è nominato dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

L’Arbitro deciderà secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

L’Arbitro decide nel termine di mesi tre dalla nomina, salvo proroga di detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

L’Arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. In ogni caso, deve fissare un’apposita udienza di trattazione.

Le spese dell’arbitrato sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all’arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 28 – Scioglimento anticipato

L’assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 29 – Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

– a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);

– al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 30 – Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa, l’organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

Art.31 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota di utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.