|
|
Lo statuto |
|
|
|
|
|
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Art. 1 -
E' costituita, con sede nel Comune di Catanzaro all'indirizzo
risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro
delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di
attuazione del codice civile, la società cooperativa edilizia di
abitazione denominata:
"LE TRE PROVINCE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA"
La cooperativa potrà istituire, trasferire o sopprimere con
delibera dell'organo amministrativo sedi secondarie, succursali,
agenzie e rappresentanze, nonchè trasferire la sede legale,
anche altrove.
La società cooperativa è contratta a tempo indeterminato.
A ciascun socio compete il diritto di recesso che potrà essere
esercitato in ogni momento con un preavviso di 180 (centottanta)
giorni con le modalità di cui al presente statuto.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto
e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le
disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle
cooperative, nonchè le disposizioni in materia di società per
azioni, in quanto compatibili con la disciplina
cooperativistica.
Art. 2 – Adesioni
La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del
Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Perciò stesso, la
Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai
suoi organismi periferici, provinciali o regionali nella cui
giurisdizione ha la propria sede sociale.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Art. 3 - Scopo mutualistico
La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della
mutualità senza fini di speculazione privata.
Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è
quello di ottenere, nel'ambito dell'oggetto sociale, tramite la
gestione in forma associata, a condizioni possibilmente migliori
rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei
propri bisogni abitativi.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi
non soci.
Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare
il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.
Art. 4 - Oggetto sociale
La società, considerata l'attività mutualistica così come
definita all'articolo precedente e con riferimento ai requisiti
ed agli interessi dei soci, ha per oggetto principalmente
l'assegnazione ai soci - in proprietà, in godimento ovvero in
locazione ed ulteriori forme contrattuali - di immobili
abitativi e pertinenziali realizzati, recuperati o comunque
acquisiti da parte della cooperativa, nonchè, in via accessoria
o strumentale, attività o servizi, anche di interesse
collettivo, connessi direttamente o indirettamente all'oggetto
sociale principale.
Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono
l'oggetto sociale, la società può compiere tutti i contratti, le
operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria
ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti
previsti o ammessi dalle vigenti disposizioni in vigore.
In particolare la società può:
A) Acquistare ed alienare anche a mezzo di permute; ottenere il
diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e
privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed
anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare e
costruire o acquisire l'usufrutto sugli stessi; il tutto per la
costruzione di case di abitazione con i relativi accessori per
le attività sociali, ovvero produttive e commerciali di
interesse comune, per attività culturali, di assistenza,
professionali dei soci, avvalendosi di tutti i benefici fiscali
e dei finanziamenti pubblici previsti in materia dalle leggi
vigenti.
La cooperativa potrà, inoltre, costruire edifici compresi i
locali con destinazione non abitativa da alienare a soci e non
soci.
B) Costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero,
ricostruzione di immobili e di riqualificazione urbana.
C) Contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con
garanzia ipotecaria, e compere tutte le operazioni bancarie e
finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale,
comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di
affidamenti bancari e la emissione di cambiali.
D) Stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse
della società che dei soci.
E) Effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto
necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.
F) Concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche, ed
analoghe garanzie nell'interesse della società o dei soci,
purchè relative ad operazioni finalizzate al conseguimento
dell'oggetto sociale.
G) Costituire ed essere socia di società per azioni o a
responsabilità limitata in conformità alle leggi vigenti.
Gli immobili potranno anche essere inseriti o costituire
programmi integrati di settore o complessi organici di
insediamento, anche comprendenti servizi sociali, asili nido,
scuole, centri civici e commerciali, verde attrezzato, luoghi
destinati ad attività culturali, ricreative e sportive.
La Cooperativa potrà anche fruire di contributi, sussidi,
provvidenze ed agevolazioni e di quant'altro previsto dalle
disposizioni vigenti o che saranno emanate in conformità al T.U.
approvato con R.D.1165/38 o di altre disposizioni normative
sovrannazionali, nazionali, regionali, provinciali o comunali o
in virtù di delibere assunte da altri Enti Pubblici e privati.
TITOLO III
SOCI
Art. 5 - Soci cooperatori
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
minimo stabilito per legge o per la iscrizione all'Albo
Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei
loro consorzi.
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità
di agire che siano in grado di contribuire al raggiungimento
degli scopi sociali e che abbiano esigenza di ottenere in
proprietà ovvero in locazione o godimento, assegnazione di
immobili ad uso abitativo o pertinenziale.
L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello
scambio mutualistico ed all’effettiva partecipazione del socio
all’attività economica della cooperativa; l’ammissione deve
essere coerente con la capacità economica della cooperativa di
soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle
strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
Le nuove ammissioni non devono compromettere l’erogazione del
servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in
proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa o
partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo
amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva
concorrenza con la cooperativa.
A tal fine l’organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i
mercati economici in cui operano i soci, nonchè le loro
dimensioni imprenditoriali.
Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici ed
amministrativi nel numero strettamente necessario al buon
funzionamento della società.
Art. 6 - Domanda di ammissione
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
all’organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di
nascita;
b) di non esercitare in proprio imprese identiche o affini e di
non partecipare a società che operino in concorrenza con la
cooperativa;
c) il numero delle azioni che propone di sottoscrivere, nei
limiti di legge;
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il
presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi sociali;
e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della
clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.
L’organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti
e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e
l’inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal
medesimo art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non
discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con
l'attività economica svolta.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato
ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci
dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del
capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla
delibera di ammissione.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo
amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa
delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso chi l'ha
presentata può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni
dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si
pronunci l’assemblea dei soci che delibererà sulle domande non
accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua
prossima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella dell’organo
amministrativo, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto
stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro
trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.
L’organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio o
nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi
soci.
Art. 7 - Obblighi e diritti del socio
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati
dall'organo amministrativo:
- delle azioni sottoscritte;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso
delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall’assemblea in
sede di approvazione del bilancio su proposta degli
amministratori;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Ai soci potrà, inoltre, essere richiesto:
- il versamento di una quota associativa annua nella misura
stabilita dall'organo amministrativo;
- il versamento delle somme comunque dovute alla società per
effetto delle obbligazioni assunte come prenotatario o
assegnatario;
- il rimborso delle spese effettuate e sostenute nell'esclusivo
interesse del socio;
- il rimborso delle spese effettuate e sostenute nel comune
interesse degli associati.
Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è
quello risultante dal libro soci.
La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione
della relativa comunicazione da effettuare con lettera
raccomandata alla cooperativa.
Art. 8 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa
di morte.
Art. 9 - Recesso del socio
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al
raggiungimento degli scopi sociali.
In nessun caso è ammesso il recesso prima che siano stati
assolti tutti gli impegni di qualsiasi tipo e natura assunti con
la società e comunque prima che siano stati assolti tutti gli
obblighi che la stessa società ha assunto nei confronti dei
terzi per conto del socio che intende recedere.
Il recesso non può essere parziale.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata
alla società.
Spetta all’organo amministrativo esaminarla, entro sessanta
giorni dalla ricezione.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli
amministratori devono darne immediata comunicazione al socio
che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
può attivare la procedura arbitrale disciplinata nel presente
statuto.
Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto
sociale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico, dalla
comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
trasmessa all’interessato mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Art. 10 - Esclusione
L'esclusione può esser deliberata dall’organo amministrativo,
oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del
socio:
a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione alla
cooperativa;
b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento
degli scopi sociali;
c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei
regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate
dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo
amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a
60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con
termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al
versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti
di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;
e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o
tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa,
senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
f) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con
diligenza;
g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla
cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli
per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto
sociale;
h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni che
derivano dalla legge, dallo statuto, nonchè dalle deliberazioni
adottate degli organi sociali, dal regolamento o che ineriscano
il rapporto mutualistico;
i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo
comma, nonchè nei confronti del socio che venga condannato per
reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non
consentano la prosecuzione del rapporto.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta
giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, può attivare la procedura arbitrale di
cui al presente statuto.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la
risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
soci, da farsi a cura degli Amministratori.
Art.11 - Delibere di recesso ed esclusione
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci
e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo
amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione
dell'Arbitro di cui al presente statuto.
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena
di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo
raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
comunicazione dei provvedimenti stessi.
Art. 12 - Liquidazione
I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso
delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate ai
sensi del successivo articolo 18, lettera c), la cui
liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite
imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio
dell'esercizio nel quale diventa operativo lo scioglimento del
rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore
all'importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa.
Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)
giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
La liquidazione della frazione di capitale assegnata al socio a
seguito della erogazione di dividendi e di ristorni, può essere
corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro
un termine massimo di cinque anni.
Art. 13 - Morte del socio
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio
defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni
interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e
con le modalità di cui al precedente articolo 12.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
quale risulti chi sono gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare
quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società
entro sei mesi dalla data del decesso.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2
e 3 del codice civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società
subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa
deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i
requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente
art.6.
In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 12.
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un
rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa
svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di
morte e la società consenta la divisione. La Società esprime il
proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di
uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi
dell'arto 12.
Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
responsabilità dei soci cessati
La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore
dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,
ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla
data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo
scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il
rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione
dell'organo amministrativo, alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere c),
d), e), f), g) ed h), dovranno provvedere al risarcimento dei
danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal
regolamento.
Le quote eventualmente versate dal socio per la realizzazione
dell'intervento edilizio al quale è interessato, potranno essere
rimborsate, al netto delle spese generali, tecniche,
amministrative e di ogni altro eventuale credito, secondo le
modalità stabilite dall'organo amministrativo ed eventualmente
previste dal Regolamento interno.
La cooperativa può compensare con il debito derivante dal
rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della
prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito
derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da
risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche
fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso
questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si
manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è
obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la società gli eredi del socio defunto.
TITOLO IV
RISTORNI
Articolo 15 - Ristorni
L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta
del consiglio di amministrazione, in ordine all'eventuale
erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei
limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,
dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo
regolamento, se esistente.
I ristorni devono essere eventualmente ripartiti tra i soci in
proporzione alla qualità e quantità dello scambio mutualistico
effettivamente realizzato con i soci stessi, e, quindi, in
relazione alla effettiva partecipazione ad un programma
edilizio, nonchè alla qualità dello scambio mutualistico con
particolare riferimento alle tipologie costruttive, alle
innovazioni tecnologiche adottate, alla scelta ed alla
personalizzazione consentita ai soci di alcuni tipi di
materiali.
La determinazione del ristorno deve in ogni caso tener conto
della specifica prestazione mutualistica, connessa con lo
scambio mutualistico reso a condizioni più vantaggiose rispetto
a quelle di mercato, e dalla necessità di incrementare e
rafforzare le risorse della cooperativa destinate al
conseguimento dell'oggetto sociale, attraverso un'adeguata
patrimonializzazione della società intesa ad affrontare le
sempre più esigenti condizioni del mercato finanziario in
rapporto alle crescenti richieste di capitalizzazione a garanzia
ed utilizzo del credito, considerato nella sua più ampia
accezione, nei confronti, ad esempio, di Banche e Compagnie
Assicuratrici.
Qualunque sia l'entità della quota da destinare ai ristorni,
questa deve tenere conto del valore della prestazione
mutualistica offerta al socio, potendosi, quindi, detta quota
ridursi ed, al limite, annullarsi quanto più quest'ultima appaia
vantaggiosa rispetto ai valori medi di mercato configurandosi in
tal caso la fattispecie del ristorno anticipato.
In presenza dì un adeguato vantaggio mutualistico a favore del
socio al momento del perfezionamento dello scambio mutualistico,
il consiglio di amministrazione può proporre la non ripartizione
del ristorno, dandone informazione nella relazione sulla
gestione ed evidenziando nella nota integrativa al bilancio di
esercizio, o nei suoi allegati, il perseguimento dell'oggetto
sociale nel rispetto delle finalità mutualistiche della
cooperativa, con particolare riferimento alle condizioni con le
quali si realizzano gli scambi mutualistici rispetto alle
condizioni di mercato ed all'adeguatezza del vantaggio
mutualistico per i soci al momento del perfezionamento dello
scambio mutualistico.
In ogni caso i ristorni non potranno essere superiori allo 0,50%
(zero virgola cinquanta per cento) del valore dello scambio
mutualistico effettuato con ciascun socio, nell'esercizio cui il
ristorno si riferisce, ed i ristorni potranno essere
eventualmente distribuiti solo mediante aumento proporzionale
delle rispettive partecipazioni al capitale sociale, anche in
deroga ai limiti di cui all'articolo 18, o con l'emissione di
strumenti finanziari.
L'ammontare complessivo dei ristorni non potrà in ogni caso
superare il 10% (dieci per cento) dell'utile realizzato
nell'esercizio cui il ristorno si riferisce.
TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 16 - Elementi costitutivi
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai
conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da
azioni del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero
zero).
Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono
essere inferiori nè superiori ai limiti stabiliti dalla legge;
b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di
cui all’articolo 18 e con il valore delle azioni eventualmente
non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei
soci deceduti;
c. dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai
soci ai sensi del precedente articolo 7;
d. dalla riserva straordinaria;
e. dalla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della legge
16 dicembre 1977 n.904.
f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o
previsto per legge o per statuto.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con
il suo patrimonio.
Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la
vita della cooperativa, né all’atto del suo scioglimento.
Le somme versate alla società a qualsiasi titolo sono
improduttive di interessi.
La società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla
presente lettera a) ai sensi dell'articolo 2346 c.c.
Art. 17 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli
volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza
l'autorizzazione dell’organo amministrativo.
Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie
azioni deve darne comunicazione all’organo amministrativo con
lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al
potenziale acquirente previste nel precedente articolo 6,
controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale
acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per
eventuali dichiarazioni mendaci.
Il provvedimento dell’organo amministrativo che concede o nega
l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato al socio
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i
quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione
e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente,
a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti
dall’articolo 5.
In caso di diniego dell’autorizzazione, l’organo amministrativo
deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta
giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può
attivare la procedura arbitrale di cui al presente statuto.
Art. 18 - Bilancio di esercizio
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo
provvede alla redazione del progetto di bilancio, da compilarsi
in conformità alle norme di legge.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei
soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora
ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo
2364 c.c., segnalate dall’organo amministrativo nella relazione
sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa
al bilancio.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione
degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a
quella prevista dalla legge;
b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella
misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti
ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio
1992, n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite
stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti
della mutualità prevalente;
e) alla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della legge
16 dicembre 1977 n.904.
La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente articolo 15,
è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli
utili di cui alle precedenti lettere a) e b).
TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
Art. 19 - Assemblea
L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo
anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.
La convocazione dell’assemblea deve effettuarsi con avviso
spedito mediante lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro
mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento
(es. fax, posta elettronica) inviata agli aventi diritto al
domicilio o recapito risultante dai libri sociali almeno 8
(otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente
l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e
della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno
diverso da quello della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,
l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano
presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e
partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti
dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti
dell'organo di controllo.
Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi
alla discussione e votazione degli argomenti sui quali non si
ritenga sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al precedente punto dovrà esser data
tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai
componenti degli organi amministrativi e di controllo non
presenti.
Art. 20 - Deliberazioni
L'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio e destina i ristorni e gli utili;
2) nomina gli amministratori, delibera in ordine alla struttura
dell’organo amministrativo, elegge il revisore e procede alla
eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio
sindacale;
3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli
amministratori, al Revisore ed ai sindaci, se nominati, e
delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;
4) approva i regolamenti interni;
5) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua
competenza dalla legge e dal presente statuto.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello
statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei
liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita
dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.
L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi
indicati all'articolo 18.
L'assemblea, inoltre, può esser convocata tutte le volte che
l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la
trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno
un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla
loro approvazione facendone domanda scritta agli amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza
ritardo o comunque non oltre venti giorni dalla data della
richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per
argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto
o di una relazione da esso predisposta.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico,
deve essere trascritto, senza indugio, nel libro dei verbali
assemblee.
Art. 21 - Costituzione e quorum deliberativi
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o
rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto
al voto.
In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero
dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,
sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società,
tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni
devono esser prese con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei soci con diritto di voto.
Art. 22 - Votazioni
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
Art. 23 - Voto
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che
non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle
azioni possedute.
I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire
personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare mediante
delega scritta che deve esser conservata dalla società, soltanto
da altro socio avente diritto al voto che non sia
amministratore, revisore, sindaco o dipendente della società,
per come disposto dall'articolo 2372 c.c.
Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
La delega non può esser rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo
grado o dagli affini entro il secondo che collaborano
all'impresa.
Art. 24 - Presidenza dell’Assemblea
L'assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico o dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua
assenza o impedimento, dalla persona designata dall'assemblea
stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Il Presidente è assistito da un segretario designato nello
stesso modo.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è
redatto da un notaio.
Art. 25 - Amministrazione
La cooperativa adotta il sistema ordinario o tradizionale di
amministrazione, pertanto è amministrata, con scelta da
adottarsi dall'assemblea ordinaria dei soci al momento della
nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di
amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile
da tre a sette, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci che ne
determina di volta in volta il numero.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione,
l’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a
soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di
amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.
L’amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci
cooperatori.
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato
dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre
esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della
carica.
Gli amministratori possono essere rieletti.
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della
nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri
un Presidente.
Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa
l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè
adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del
giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.
Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte
le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, ovvero
quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli
amministratori, dal Revisore o dal Collegio Sindacale, se
nominato.
La convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo
e l’ora della riunione, deve essere inviata a tutti gli
amministratori, al revisore, ai sindaci effettivi, se nominati,
mediante lettera, fax, posta elettronica o con qualsiasi altro
mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento,
almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, in
modo che i destinatari ne siano informati almeno un giorno
prima.
Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale
o anche altrove, purchè in Italia.
Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue
deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,
quando intervengono tutti i consiglieri in carica, il revisore
ed i sindaci effettivi, se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione è necessaria la presenza effettiva della
maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese
con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di
parità dei voti, la proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato
dal presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel
libro delle decisioni degli amministratori.
La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo che,
pertanto, è investito di tutti i poteri per l'attuazione
dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati
all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.
Il consiglio di amministrazione può delegare proprie
attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un comitato
esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, determinando
contenuto, limiti e le eventuali modalità di esercizio della
delega.
Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie
indicate dall’articolo 2381 c.c., nonchè i poteri in materia di
ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nè le decisioni
che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Gli amministratori ed i sindaci, se nominati, relazionano, in
occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui
criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento
dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla
sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle
azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il
requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi
dell’articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli
amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni
assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
L’Amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa di
fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la
rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del
consiglio ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti
delle deleghe conferite.
L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali,
institori e procuratori speciali.
L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di
amministrazione, previa apposita delibera dell'organo
amministrativo, potranno conferire speciali procure per singoli
atti o categorie di atti ad altri amministratori oppure ad
estranei con l'osservanza delle norme legislative vigenti al
riguardo.
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.
2386 del codice civile, purchè la maggioranza sia sempre
costituita da amministratori nominati dall'assemblea.
Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla
prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati
dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare
l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.
Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in
carica all'atto della loro nomina.
In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di
tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina
dell'Amministratore Unico o dell'intero consiglio deve essere
convocata d’urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il
quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione.
In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l’Amministratore
unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare
l'assemblea e rimangono in carica fino alla sostituzione.
Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli
Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari
cariche in conformità del presente statuto è stabilita dal
Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio
sindacale, se nominato.
Art. 26 - Collegio Sindacale/Revisore contabile
Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se
comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri
effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea ed aventi i
requisiti richiesti dalla normativa vigente al momento della
nomina.
Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea
all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro
ufficio.
Il controllo contabile è esercitato da un Revisore contabile
nominato dall'assemblea ordinaria dei soci, sentito il collegio
sindacale, se nominato, avente i requisiti richiesti dalla
normativa vigente al momento della nomina.
L'assemblea determina il compenso spettante al Revisore per
l'intera durata dell'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dell'incarico.
L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con
deliberazione dell'assemblea dei soci, sentito il parere del
Collegio Sindacale, se nominato. La deliberazione di revoca deve
essere approvata con decreto dal tribunale, sentito
l'interessato.
L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di
controllo contabile in apposito libro che resta depositato
presso la sede della società.
Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis c.c. comma
terzo c.c., l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al
Collegio Sindacale, se nominato.
TITOLO VII
CONTROVERSIE
Art. 27 - Clausola arbitrale
Sono devolute alla cognizione di un arbitro rituale secondo le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominato con le modalità
di cui in seguito, salvo che non sia previsto l'intervento
obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e
società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando
sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni
assembleari;
c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori,
revisore, sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a
tutte le categorie di soci.
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della
domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci.
L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,
revisore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa
adesione alla clausola di cui al comma precedente.
L'arbitro è scelto tra gli esperti di diritto e di settore ed è
nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro.
In difetto di designazione, è nominato dal Presidente del
tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra
soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto
dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
L'Arbitro deciderà secondo diritto.
Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto
dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.
L'Arbitro decide nel termine di mesi tre dalla nomina, salvo
proroga di detto termine per non più di una sola volta nel caso
di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia
necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la
scadenza del termine possa nuocere alla completezza
dell'accertamento o al rispetto del principio del
contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non
necessaria al rispetto del contraddittorio.
L'Arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole
procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. In ogni
caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.
Le spese dell'arbitrato sono anticipate dalla parte che promuove
l'attivazione della procedura.
Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di
esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva
della controversia deferita all'arbitro è valutata quale causa
di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi
obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il
venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.
TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 28 - Scioglimento anticipato
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà
uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 29 - Devoluzione patrimonio finale
In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio
sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente
ordine:
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18,
lett. c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 30 - Regolamenti
Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa,
l’organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti
richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente,
o altri che riterrà opportuni sottoponendoli successivamente
all'approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste per
l'assemblea straordinaria.
Art.31 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e
devoluzione
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve
indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di
devoluzione di una quota di utili annuali ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono
inderogabili e devono essere di fatto osservati.
|
|
|